PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI È RIVOLTO RESPONSABILE
PROCEDIMENTO
NORMATIVA TEMPI NORMATIVI LINK E MODULI GRADIMENTO  
Assegno di maternità L'Assegno viene erogato per ogni figlio nato, alle donne comunitarie o extracomunitarie, in possesso di carta di soggiorno, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, premesso per ricongiungimento familiare cittadino comunitario (non è sufficiente il permesso di soggiorno), che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici) o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale). La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio con se residente. Il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo(ovvero la maggiore età in caso di adozioni internazionali). La concessione dell'assegno è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed al reddito familiare che viene parametrato a predeterminati valori dell'ISEE. Cittadine italiane, comunitarie o extra comunitarie in possesso di carta di soggiorno residenti che abbiano avuto un figlio entro il semestre precedente. In particolari casi il richiedente può anche essere un soggetto diverso dalla madre. ETTORE GRIMALDI -081 7959268- REFERENTE Paola Testa 081.7953229 Il procedimento è regolamentato dall'articolo 66 della legge 448/1998 e dal decreto ministeriale n. 452 del 21/12/2000